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L’ospite osservatore al capanno non deve segnare la giornata anche se capannista!

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Il Tribunale di Lecco con la sentenza 631/2016 del 4 ottobre ha accolto il ricorso di un capannista a cui la Provincia aveva contestato di non aver segnato sul tesserino venatorio la giornata pur trovandosi nell’appostamento come semplice ospite osservatore senza esercitare l’attività venatoria e senza che avesse con sé i propri fucili.

Federcaccia Lombardia aveva messo gratuitamente a  disposizione del cacciatore il proprio servizio legale impugnando l’ordinanza-ingiunzione, materia non coperta dalla polizza assicurativa: si ritiene infatti che dovesse dirimersi ogni dubbio interpretativo sulla normativa regionale, essendo questione di grande interesse per tutti i cacciatori.

Il Giudice ha accolto la tesi difensiva: premesso che la Regione aveva già precisato che anche il cacciatore privo dell’opzione per la caccia da appostamento fisso può sostare come semplice ospite osservatore in un capanno, anche il capannista che quel giorno non eserciti l’attività venatoria può sostare come semplice ospite-osservatore, purché nell’appostamento non vi siano armi a lui intestate.

La norma infatti limita l’ingresso nell’appostamento per l’esercizio dell’attività venatoria e l’accesso con armi proprie. Non limita invece l’accesso come semplici ospiti-osservatori, anche se titolare di licenza di caccia.

Nel caso di specie durante il controllo le guardie accertatrici non avevano verificato di chi fossero i fucili nè avevano  accertato che il verbalizzato avesse sparato.

Federcaccia Lombardia invita le Sezioni Provinciali a trasmettere copia della presente e mail con la sentenza allegata ai propri UTR di riferimento e ai competenti Comandi del corpo di Polizia Provinciale: risulta infatti che nel primo mese di apertura della caccia siano stati elevati verbali simili a quello impugnato e annullato.

sentenza_tribunale_lecco_631_2016

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