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Calendario venatorio provinciale di Milano 2015-2016

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INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
STAGIONE VENATORIA 2015/2016 PER IL TERRITORIO
METROPOLITANO DI MILANO
(L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e succ. mod. e integraz.)
La Città Metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 229/2015 del 28 luglio 2015, atti n.
187477/12.4/2015/10, visti in particolare gli articoli 24, 34, 37 e 40 della Legge regionale 16 agosto
1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti integrazioni per la
corrente stagione venatoria:
1. Su tutto il territorio della Città Metropolitana di Milano, dal 20 al 30 settembre 2015
compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita esclusivamente per tre giorni fissi
settimanali (mercoledì, sabato e domenica), fatta eccezione per la caccia da appostamento
fisso e per la caccia in qualunque forma nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico
venatorie, consentite per tre giorni settimanali a scelta.
2. L’utilizzo del cane da seguita è vietato su tutto il territorio della Città Metropolitana di
Milano dopo l’8 dicembre 2015, per consentire le operazioni di cattura e immissione della
lepre comune, fatta eccezione per la caccia alla volpe (Vulpes vulpes) svolta dalle squadre
appositamente organizzate dagli A.T.C. di iscrizione. Tali squadre devono essere composte
da un massimo di venti persone e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse
giornate in cui si svolgano immissioni della lepre.
3. L’allenamento e l’addestramento dei cani su tutto il territorio della Città
Metropolitana di Milano sono consentiti da sabato 22 agosto a mercoledì 16 settembre
2015 compreso esclusivamente ai cacciatori ammessi negli A.T.C. e in regola con il
versamento della quota associativa per la stagione venatoria 2015/2016, per tre giorni fissi
alla settimana, individuati nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un’ora prima
del sorgere del sole e sino al tramonto, con l’impiego per ogni singola persona di un
massimo di tre cani; di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da
seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani
per gruppo di persone, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei
terreni boschivi, a eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati.
4. L’allenamento e l’addestramento dei cani sono vietati sui terreni regolarmente tabellati
ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aree a parco
naturale dei parchi regionali, nelle riserve naturali, nei centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna, nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli
ATC; sono, altresì, vietati nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turisticovenatorie,
salvo consenso dei concessionari interessati; è, inoltre, vietato lasciare vagare
incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o
comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.
5. Segnatura della selvaggina stanziale sul tesserino venatorio regionale: il capo di
selvaggina stanziale abbattuto e depositato (ad esempio in auto), ovvero che il cacciatore
non abbia con sé nel proseguimento giornaliero dell’esercizio della caccia, deve essere
segnato sul tesserino venatorio regionale cerchiando la (X) già marcata sul tesserino stesso
al momento dell’abbattimento e del recupero del capo.
6. Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall’art. 51 della L.R. 16
agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.
7. ORARIO
La caccia è consentita, nel periodo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, secondo i
seguenti orari:
Il 20.09.2015 dalle ore 6.00 alle ore 19.35
Dal 21.09 al 30.09 dalle ore 6.15 alle ore 19.15
Dal 01.10 al 09.10 dalle ore 6.25 alle ore 18.55
Dal 10.10 al 18.10 dalle ore 6.35 alle ore 18.40
Dal 19.10 al 24.10 dalle ore 6.50 alle ore 18.30
FINE ORA LEGALE – INIZIO ORA SOLARE
Dal 25.10 al 31.10 dalle ore 5.55 alle ore 17.15
Dal 01.11 al 10.11 dalle ore 6.10 alle ore 17.00
Dal 11.11 al 20.11 dalle ore 6.20 alle ore 16.55
Dal 21.11 al 30.11 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
Dal 01.12 al 10.12 dalle ore 6.45 alle ore 16.40
Dal 11.12 al 20.12 dalle ore 6.55 alle ore 16.40
Dal 21.12 al 31.12 dalle ore 7.00 alle ore 16.45
Dal 01.01 al 10.01 dalle ore 7.00 alle ore 16.55
Dal 11.01 al 20.01 dalle ore 7.00 alle ore 17.05
Dal 21.01 al 31.01 dalle ore 6.50 alle ore 17.20
8. MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE ZSC E ALLE ZPS
Le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS)” e succ. mod. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina
dell’attività venatoria, sul territorio provinciale si applicano alle seguenti ZPS:
ZPS Boschi del Ticino COD IT2080301
ZPS Bosco di Vanzago COD IT2050006
ZPS Valle del Ticino COD IT1150001
ZPS Fontanile Nuovo COD IT2050401
Essendo le suddette ZPS totalmente ricomprese all’interno di Aree a Parco naturale dei Parchi
regionali o di Riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che
assorbe tutti i divieti previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla j), del Decreto
Ministeriale n. 184 del 17 Ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.
9. ULTERIORI PRESCRIZIONI
a) I limiti di carniere giornalieri consentiti per cacciatore sono quelli previsti dalla L.R.
16 agosto 1993, n. 26, art. 24, commi 1 e 3;
b) i limiti di carniere stagionali per le quattro sotto elencate specie di fauna selvatica
stanziale consentiti nei due A.T.C. della Città Metropolitana di Milano per ogni
cacciatore e per ogni A.T.C. di iscrizione sono definiti in base ai seguenti punteggi:
– punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore: punti 20, di cui
– lepre comune (Lepus europaeus): 4 punti, per un massimo di 5 capi
– fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris
rufa): 1 punto ciascuno, per un massimo di 20 capi complessivi.
Per le specie stanziali coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), minilepre (Sylvilagus
floridanus) e volpe (Vulpes vulpes) resta in vigore il solo limite di prelievo giornaliero, pari
a due capi complessivamente, ai sensi della L.R. 16 agosto 1993, n. 26, art. 24, comma 1.
Si rammenta infine che la chiusura della stagione venatoria alle specie lepre comune, starna
e pernice rossa, rimane fissata all’8 dicembre 2015, come per le trascorse stagioni venatorie.
c) la caccia è sempre vietata sui terreni con coltivazioni in atto, ai sensi di quanto previsto
dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, art. 37, comma 8;
d) e’ vietato l’uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro
superiore a 4,1 mm (corrispondente alla numerazione 00);
e) l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi,
purché tatuati e/o muniti di microchip e iscritti all’anagrafe canina, è consentito da
sabato 22 agosto 2015 sino alla fine del mese di febbraio 2016, ai sensi della
Deliberazione di Giunta provinciale atti n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.
Per tutti i cani da caccia di età superiore a 15 mesi, l’allenamento e l’addestramento sono
consentiti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4 e, nel periodo compreso tra il
17 settembre 2015 e il 31 gennaio 2016, esclusivamente nelle zone destinate a tale
attività (zone di addestramento cani di tipo A, B e C);
f) la stabulazione, il trasporto e l’uso delle specie di uccelli da richiamo possono essere
effettuati nella stessa gabbia tutto l’anno, ai sensi della L.R. 18 giugno 2008, n. 17, art.
1, comma 1, lett. a).
Lo scrivente Servizio Faunistico valuterà l’eventuale anticipazione della chiusura della caccia alla
specie lepre comune (Lepus europaeus) al 25 novembre 2015 limitatamente al territorio della
A.T.C. n. 2 S. Colombano, come richiesto dallo stesso Ambito.
Per quanto concerne la specie cinghiale (Sus scrofa), si rimanda agli ulteriori specifici
provvedimenti che verranno emanati dalla Città Metropolitana di Milano.
Si precisa infine che sarà cura del Servizio Faunistico della Città Metropolitana di Milano rendere
note eventuali modifiche e integrazioni per la stagione venatoria 2015/2016.
Milano, 29 luglio 2015
Il Consigliere Delegato
Caccia e Pesca
Sig. Pierluigi ARRARA

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