Home»Calendari venatori»Calendario venatorio provinciale di Lodi 2015-2016

Calendario venatorio provinciale di Lodi 2015-2016

0
Shares
Pinterest Google+

Visualizza e scarica il Calendario Venatorio Provincia di Lodi 2015-2016

 

PARTICOLARI DISPOSIZIONI
PER L’ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI LODI PER LA STAGIONE
VENATORIA 2015/2016
(Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Decreto Legislativo 18.06.2000, n. 267 – L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e succ. mm. e ii. )
Approvato con Delibera del Presidente della Provincia n 86 del 15 luglio 2015
Per la stagione venatoria 2015-2016, l’esercizio venatorio nel territorio della Provincia di Lodi è così disciplinato:
1. CACCIA IN FORMA VAGANTE E DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO ALLA SELVAGGINA STANZIALE E MIGRATORIA:
 Dal 20 Settembre 2015 al 18 Ottobre 2015, per tre giorni fissi la settimana: mercoledì, sabato e domenica;
Tale limitazione non si applica negli istituti venatori privati e alla caccia da appostamento fisso.
 Dal 19 Ottobre 2015 al 31 Gennaio 2016: per tre giorni settimanali a scelta, ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.
2. CACCIA IN FORMA VAGANTE NEL MESE DI GENNAIO 2016.
o Dal 01 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016, in tutti gli A.T.C. della Provincia di Lodi, la caccia in forma vagante con l’utilizzo del cane e con l’esclusione del cane da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di cento metri dalla battigia dell’acqua di fiumi, canali, morte e mortizze, di seguito elencati:
o Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi l. 86/83 e successive modifiche in materia di aree protette).
o Canali e rogge sotto indicate:
o Canale e Colatore Muzza,
o Canale Tosi, Mortizza,
o Roggia Regina Codogna,
CACCIA NEGLI A.T.C. DELLA PROVINCIA DI LODI
Dipartimento AGRICOLUTURA ED AMBIENTE
RURALE
U.O. AMBIENTE NATURALE E GESTIONE
FAUNISTICA.
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
www.provincia.lodi.it
o Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo;
3. CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO
 Dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, per tre giorni settimanali a scelta.
4. CACCIA ALLA LEPRE COMUNE
 Dal 20 Settembre 2015 al 07 dicembre 2015.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5 Caccia alla Volpe, Nel territorio degli A.T.C. della Provincia di Lodi l’utilizzo del cane da seguita è consentito sino al 07 dicembre 2015 compreso.
Si rende noto che in relazione alla possibilità di chiusura anticipata della caccia alla specie Lepre: La legge regionale 26/93 e s.m.i dispone quanto segue: “Le province possono individuare di intesa con i comitati di gestione aree a gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche”.
5. CACCIA ALLA VOLPE
 Dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016.
Dal 09 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, l’attività venatoria alla specie “volpe” è consentita con l’uso di non più di sei cani da seguita e/o cani da tana, tramite apposite squadre, composte ognuna da un massimo di 15 cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia, nominativamente individuati dai Comitati di Gestione, i quali sono tenuti a comunicarne, tramite PEC e almeno 1 giorno prima della data della battuta di caccia, al Corpo di Polizia Provinciale i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi.
Dal 09 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, l’attività venatoria alla specie “volpe”, è altresì consentita in forma vagante e all’aspetto, senza l’uso del cane, nei luoghi e negli orari consentiti per l’attività venatoria.
6. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
Al fine di consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale e per garantire una maggiore tutela delle produzioni agricole, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti, con un massimo di 6 cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori. (art. 43 Legge Regionale n. 26/93).
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 22.08.2015 al 17.09.2015 compreso, dall’alba al tramonto (secondo l’orario stabilito dall’Osservatorio Astronomico di Brera), per 5 giorni settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, esclusivamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni e comunque laddove sia consentita
Dipartimento AGRICOLUTURA ED AMBIENTE
RURALE
U.O. AMBIENTE NATURALE E GESTIONE
FAUNISTICA.
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
www.provincia.lodi.it
la caccia ai sensi dell’art. 37, comma 8, della L.R. n. 26/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale attività potrà svolgersi solo nell’A.T.C. al quale si è iscritti.
Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti all’interno delle Aziende Faunistico-Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie, previo consenso del concessionario.
7. CACCIA IN FORMA VAGANTE ALLA SOLA SELVAGGINA MIGRATORIA
Ai soci degli A.T.C. che abbiano optato per la caccia vagante alla sola selvaggina migratoria, è fatto obbligo di farsi apporre dall’A.T.C. di appartenenza, sul tesserino venatorio regionale, nello spazio riservato alla forma di specializzazione, il timbro con la dicitura “vagante solo migratoria”.
8. CACCIA NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E NELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE
La caccia nelle Aziende Faunistico Venatorie è disciplinata dalla normativa statale e regionale vigenti, dal calendario venatorio regionale e dal disciplinare di concessione, con esclusione dei limiti di prelievo giornaliero di selvaggina stanziale, fermo restando che la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo per singola azienda, cosi come previsto dall’allegato A) della D.G.R. 19/06/1998 N 6/36929.
La caccia nelle Aziende Agrituristico-Venatorie è disciplinata dalla normativa statale e regionale vigenti, dal calendario venatorio regionale e dal disciplinare di concessione, con esclusione dei limiti di prelievo giornaliero di selvaggina stanziale allevata, cosi come previsto dall’allegato B) della D.G.R. 19/06/1998 N 6/36929.
9. CACCIA NELLE COLTURE AGRICOLE
L’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. La caccia è inoltre vietata nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali sino al terzo anno d’età, ad eccezione degli impianti ricadenti all’interno di aziende venatorie per le quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo, e nei vivai sino al terzo anno dall’impianto nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica. (estratto dall’art. 37/8 della lr 26/93).
Dipartimento AGRICOLUTURA ED AMBIENTE
RURALE
U.O. AMBIENTE NATURALE E GESTIONE
FAUNISTICA.
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
www.provincia.lodi.it
10. LIMITAZIONE ALL’ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE DI RIFUGIO ED AMBIENTAMENTO ISTITUITE DAGLI A.T.C.
Ogni forma di caccia è vietata nelle zone di rifugio e di ambientamento istituite dagli A.T.C. ai sensi della D.G.R 19.7.94 n. 54912, fatte salve le eventuali autorizzazioni per appostamento fisso di caccia già in essere.
11. LIMITAZIONI ALL’INTERNO DELLE Z.P.S
All’interno delle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) così denominate, purché adeguatamente tabellate:
 Zps Garzaie del Parco Adda Sud;
 Zps Senna Lodigiana;
 Zps Po di San Rocco al Porto;
 Zps Po di Corte San Andrea;
 Zps Po di Castelnuovo Bocca d’Adda*
valgono le seguenti ulteriori limitazioni:
– Dal 01.01.2016 al 31.01.2016 l’attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante, è consentita per soli 2 giorni fissi settimanali: il sabato e la domenica;
– L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è vietato fino al 31 agosto 2015 compreso;
– E’ vietato l’uso di pallini di piombo all’interno delle zone umide quali stagni, paludi, acquitrini lanche, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne;
– E’ vietata l’attività venatoria alle “specie in deroga”;
– E’ vietato il prelievo delle specie moretta e combattente.
– E’ vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti di specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura
* Nella Zps Po di Castelnuovo Bocca d’Adda inclusa nell’Oasi di Protezione “Fiume PO” nel comune di Castelnuovo Bocca d’Adda vige comunque, per tutto l’anno il divieto di esercizio dell’attività venatoria come Istituto di Protezione (L.R. 26/93, piano faunistico venatorio provinciale).
Dipartimento AGRICOLUTURA ED AMBIENTE
RURALE
U.O. AMBIENTE NATURALE E GESTIONE
FAUNISTICA.
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
www.provincia.lodi.it
12. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA
Nel corso della stagione venatoria 2015/16, fermo restando le limitazioni in ordine ai tempi e luoghi di caccia stabilite dalle Disposizioni Provinciali per la stagione venatoria 2015/2016 ed in materia di Z.P.S. sopra richiamate, è consentito cacciare:
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola, beccaccia, coniglio selvatico, minilepre, quaglia, tordo bottaccio, merlo, tortora (Streptotelia turtur);
Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi regionali con particolare riferimento alle specie combattente, frullino e porciglione;
Dalla terza domenica di settembre all’7 dicembre 2015: pernice rossa, starna, lepre comune;
13. CARNIERE E PRELIEVO VENATORIO
Fermo restando il limite giornaliero di capi abbattibili di cui all’art 24/3° della L.R. 26/93 e succ. mod., per la stagione venatoria 2015/16 si stabilisce il seguente
Carniere Stagionale per ogni ATC al quale il cacciatore risulti iscritto:
– Lepre comune n. 6 capi
– Fagiano n. 24 capi
14. ORARI DI CACCIA
La caccia (fatte salve le eventuali limitazioni introdotte) è consentita secondo gli orari definiti dalle specifiche disposizioni regionali desunti dall’Osservatorio astronomico di Brera, indicati sul tesserino venatorio regionale.
NORME COMUNI
Dipartimento AGRICOLUTURA ED AMBIENTE
RURALE
U.O. AMBIENTE NATURALE E GESTIONE
FAUNISTICA.
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
www.provincia.lodi.it
15. ADEMPIMENTI
Ai sensi dell’art. 25, comma 16 della L.R. 16.08.1993 n. 26, la caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia in forma vagante.
A seguito di accettazione della domanda di ammissione al territorio, il cacciatore dovrà munirsi dell’apposito cartellino di riconoscimento (pass), di cui è già in possesso o da ritirarsi presso la sede dell’A.T.C.
E’ obbligatorio per il socio dell’A.T.C. esporre il PASS durante l’esercizio della caccia.
In caso di controllo da parte dei competenti organi di vigilanza, il cacciatore è tenuto ad esibire il tesserino venatorio regionale unitamente alla ricevuta del versamento della quota associativa.
Fermo restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, il cacciatore che eserciti l’attività venatoria in forma vagante è tenuto alla corretta compilazione del tesserino venatorio regionale, adempiendo a tutte le indicazioni riportate nello stesso, avendo cura in particolare di annotare ogni capo di selvaggina stanziale, apponendo una X indelebile nella rispettiva casella, non appena abbattuto e non ancora “incarnierato”.
E’ vietato effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino venatorio regionale non in modo indelebile e usando i numeri romani; pertanto sono vietate cancellature, correzioni, sovrapposizioni, abrasioni, così come l’utilizzo di caratteri asportabili o matite lapis.
L’annotazione effettuata sul tesserino venatorio di ogni capo di selvaggina stanziale abbattuto e già depositato, deve essere cerchiata indelebilmente.
16. ISTITUZIONE TESSERINO INTERNO AGLI AMBITI
Nel rispetto delle norme sancite dalla Legge Regionale 26/93 e s.m.i., e sulla base dei contenuti del Protocollo d’intesa tra ASL e provincia di Lodi e i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, possono approvare regolamenti che prevedano l’uso di un tesserino interno o scheda/e di rilevamento finalizzato/e anche ad una raccolta di dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell’ambito territoriale stesso. Il tesserino o scheda/e di rilevamento, ove istituito/e, deve/devono essere compilato/e nelle modalità indicate dagli ATC stessi, utilizzando i modelli in formato cartaceo o digitalizzato resi disponibili presso le sedi degli ATC anche scaricabili dal sito dell’Amministrazione Provinciale.
Per gli adempimenti di competenza degli ATC, il tesserino interno e/o la scheda/e di rilevamento, vanno riconsegnati/e al/agli ATC che li/le hanno predisposti/e, entro il termine temporale stabilito dagli ATC.
La mancata e/o scorretta compilazione del tesserino interno o scheda di rilevamento, nonché la mancata e/o ritardata riconsegna dello stesso/e all’ATC, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 51, comma 1 della L.r.26/1993 e s.m.i.
17. DIVIETI PARTICOLARI
E’ vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d’acqua circostanti (art. 43, comma 1, lett. m) della L.r.26/93).
Per piccoli specchi d’acqua s’intendono superfici d’acqua ferma non superiori ai 1500 metri quadrati.
Dipartimento AGRICOLUTURA ED AMBIENTE
RURALE
U.O. AMBIENTE NATURALE E GESTIONE
FAUNISTICA.
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
www.provincia.lodi.it
L’esercizio dell’attività venatoria sulle rive dei fiumi (Adda, Lambro, Po) nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l’appostamento sia posto direttamente sull’acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.
Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l’attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell’acqua, ovvero se l’appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all’acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.
E’ vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d’acqua. Si dispone che in caso di esondazioni dei fiumi, l’attività venatoria, è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell’onda, ad eccezione per il fiume Po che sarà di 2000 metri. Nelle fasce di rispetto anzi precisate è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo con preparazione di sito. Inoltre è fatta salva la prerogativa degli ambiti di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Provincia al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.
E’ sempre vietata la caccia a rastrello in gruppi composti da più di 3 persone; durante l’esercizio venatorio è vietato l’uso di più di 6 cani per cacciatore o più cacciatori.
E’ vietato l’utilizzo a fini venatori di apparecchi radio rice-trasmittenti, in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali.
18. OBBLIGHI PARTICOLARI
L’esercizio venatorio deve essere svolto esclusivamente nella forma prescelta con l’opzione venatoria.
Al di fuori degli orari e dei luoghi previsti per l’attività venatoria, i cani da caccia devono essere tenuti al guinzaglio e i fucili devono essere scarichi e riposti, nel fodero; l’eventuale recupero del cane all’interno degli Istituti di protezione e di tutela, delle A.F.V. e delle A.A.T.V., deve obbligatoriamente essere effettuato senza fucile o con fucile scarico e riposto nel fodero.
E’ fatto obbligo al cacciatore di mettere in atto ogni azione necessaria al possibile recupero della selvaggina precedentemente ferita o abbattuta.
Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola); qualora il capanno sia dismesso, è resa obbligatoria la demolizione a cura dell’ultimo titolare.
In applicazione a quanto previsto al punto 21 lett. “e” della L.R. 8 maggio 2002 n° 7, è fatto obbligo ai conduttori dei cani di avere con sé idonea documentazione comprovante l’età e l’iscrizione all’anagrafe canina degli ausiliari utilizzati.
19. CONFINI VENATORI SUL FIUME PO e LAMBRO
Per le aree attraversate dal fiume PO si assumono le specifiche intese stipulate tra le Amministrazioni Provinciali interessate.
Pertanto in tali aree il confine degli ATC PC1, PC2 (Regione Emilia Romagna) e Laudense Sud (Regione Lombardia), ai fini della gestione faunistica venatoria, è costituito dalla linea
Dipartimento AGRICOLUTURA ED AMBIENTE
RURALE
U.O. AMBIENTE NATURALE E GESTIONE
FAUNISTICA.
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
www.provincia.lodi.it
di mezzeria della massima corrente del fiume medesimo, in luogo dei confini territoriali amministrativi.
Per quanto riguarda i terreni ricompresi nell’ATC Belgioioso Pavese 3, collocati in sponda orografica sinistra del Fiume Lambro e confinanti esclusivamente con terreni dell’ATC Laudense Sud, si rimanda alle specifiche intese sottoscritte tra i due Atc.
20. SANZIONI
In attuazione dell’art. 51 c. 6 della L.R. n. 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, il prelievo di capi di selvaggina stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti in materia, e la mancata o la scorretta annotazione della medesima sul tesserino venatorio regionale, comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nella misura di €. 50,00 per ogni capo di fagiano o starna, €. 200,00 per ogni capo di lepre comune.
Alla definitiva conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio, il risarcimento del danno economico arrecato è disposto dal Presidente della Provincia, i cui introiti vengono incamerati dal comitato di gestione dell’A.T.C. nel cui territorio è stata commessa la violazione.
21. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente richiamato nelle presenti integrazioni provinciali s’intendono confermate le disposizioni e i divieti previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 26/1993 e successive modifiche e integrazioni, dai regolamenti regionali e provinciali vigenti.

Previous post

Calendario provinciale di Brescia 2015-2016

Next post

Calendario venatorio provinciale di Milano 2015-2016