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Gli emendamenti approvati alla legge sulla caccia. Martedì 26 la votazione finale

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Riprendiamo da Federcaccia Lombardia tutti gli emendamenti approvati e le proposte non approvate nella seduta del consiglio comunale di lunedì 19 maggio

ECCO LE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA APPROVATE NELLA SEDUTA DI OGGI. MARTEDì PROSSIMO IL VOTO DEFINITIVO SUL TESTO

1) Cambiano le date della caccia di selezione: previo parere ispra i periodi potranno essere

a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;

b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;

c) cinghiale: tutto l’anno

Unico neo, la mancata previsione del daino.

2) Viene prevista la possibilità di cacciare il cinghiale anche in orario notturno, previo parere di ISPRA, con l’uso di strumenti per la visione notturna.

3) viene prevista la caccia alla beccaccia a gennaio il sabato e la domenica negli ATC.

4) previa delibera regionale, viene introdotta la possibilità per ATC e CAC di ammettere il 5% di cacciatori in più rispetto ai limiti densità per la caccia collettiva al cinghiale. Questi “ospiti stagionali” non acquisiscono il diritto di permanenza associativa.

5) Viene introdotto l’obbligo di giubbino ad alta visibilità pettorale e dorsale e copricapo per la caccia vagante alla fauna stanziale e per la caccia di selezione, oltre che per la braccata. La norma di certo nel senso della sicurezza a caccia ed è peraltro prassi sempre più diffusa tra gli stessi cacciatori. Non ci piace molto la dicitura “giubbino”: sarebbe stato molto più corretto inserire “capo o accessorio con bande ad alta visibilità”, rendendo esplicito che l’importante è la visibilità, e non il tipo di capo;

6) Si chiarisce il concetto di “appostamento fisso preesistente”;

7) Anche i cacciatori da appostamento fisso potranno fruire delle giornate di caccia vagante alla migratoria a partire dal 1 ottobre e non più dalla terza domenica di ottobre;

8) In caso di morte del titolare dell’appostamento fisso il subentro nella autorizzazione potrà avvenire entro due anni dalla morte e nello stesso periodo l’appostamento potrà non essere demolito. Ciò anche in caso di impossibilità di rinnovare alla scadenza per cause di forza maggiore;

9) viene introdotto l’obbligo di divise con pettorale e dorsale ad alta visibilità e copricapo con medesime caratteristiche per le guardie venatorie volontarie, eccezion fatta per le operazioni di antibracconaggio coordinate dalla Polizia Provinciale e dalla Forestale.

Non è passata invece la riforma delle quote di iscrizione agli ATC e CAC

La proposta era di limitare la quota base di iscrizioni agli ATC e CAC all’esercizio solo la caccia da appostamento temporaneo alla migratoria: in tal modo i comitati avrebbero potuto, se lo ritenevano, prevedere così contributi integrativi per svolgere anche le altre specializzazioni di caccia vagante. Sarebbe sparita la specializzazione “caccia vagante alla sola selvaggina migratoria” come specializzazione base prevista per legge, cosa che avrebbe consentito una migliore programmazione e gestione da parte degli ATC e dei CAC, oltre che ricomporre spaccature tra i cacciatori.

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