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Dal 27 novembre in vigore la legge di semplificazione regionale e le modifiche alla 26/93

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Si informano i cacciatori lombardi che la Legge di semplificazione è stata pubblicata oggi sul bollettino regionale e, pertanto, le modifiche alla Legge 26/93 entreranno in vigore il 27 novembre.

Si ricordano le modifiche più rilevanti:

1) semplificazione della banca dati, che diventa solo quantitativa per i richiami allevati (devono rimanere inseriti invece i codici dei richiami di cattura);
2) cade il limite di numero di due ATC compreso quello di residenza (o CAC per chi caccia in zona alpi) in cui si può essere iscritti;
3) dimezzato il numero dei componenti degli ATC;
4) abolizione della “zona appenninica”.

Art. 3 (Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 7 le parole «storno,», «passero,» e «passera mattugia,» sono soppresse;

b) alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 le parole «ed appenninica» sono soppresse;

c) il comma 9 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente: «9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 35, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, entro un raggio di cento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto o con l’uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell’apposita custodia.»;

d) al comma 3 dell’articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli anelli identificativi che legittimano il possesso e l’utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalle province e le loro caratteristiche sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.»;

e) il comma 5 dell’articolo 26 è sostituto dal seguente: «5. È vietato l’uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato e rilasciato ai sensi dei commi 1, 1 bis e 3 ed apposto sul tarso di ogni esemplare.»;

f) la lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 26 è sostituita dalla seguente: «b)i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;»;

g) dopo la lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 26 è aggiunta la seguente: «b bis ) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini del prelievo venatorio.»;

h) il comma 5 ter dell’articolo 26 è abrogato;

i) al comma 5 quater dell’articolo 26 le parole «La violazione delle disposizioni del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato inserimento in banca dati dei dati di cui al comma 5 bis»;

j) alla rubrica dell’articolo 27 le parole «e zona appenninica» sono soppresse;

k) il comma 3 dell’articolo 27 è abrogato;

l) al comma 4 dell’articolo 27 le parole «e della zona appenninica» sono soppresse;

m)al comma 8 dell’articolo 27 le parole «, e nella zona appenninica» sono soppresse;

n) al comma 11 dell’articolo 27 le parole «e appenninica» sono soppresse e le parole «alle predette zone» sono sostituite dalle seguenti: «alla predetta zona»; Bollettino Ufficiale Supplemento n. 46 – Giovedì 12 novembre 2015 – 3 – o) il comma 12 dell’articolo 27 è abrogato;

p) al comma 7 dell’art. 28, il periodo «Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica» è sostituito dal seguente: «Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti della provincia»;

q) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 30 è sostituita dalla seguente: «d) il revisore dei conti.»;

r) le lettere b), c), d) ed e) del comma 4 dell’articolo 30 sono sostituite dalle seguenti: «b)un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso e da essi designati; c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di cui uno indicato dalle associazioni cinofile nominato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana; d) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e designati dai rispettivi organi provinciali; e) due rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.»;

s) al comma 5 dell’articolo 30 le parole «e sono indicati nella misura di tre dall’associazione più rappresentativa nell’ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al medesimo principio» sono soppresse;

t) al comma 9 dell’articolo 30 le parole «direttamente dall’assemblea dei soci tra i componenti del comitato di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri»;

u) il comma 10 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente: «10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il revisore dei conti scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il revisore dei conti resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.»;

v) al comma 11 dell’articolo 30, le parole «del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore dei conti»;

w) al comma 7 dell’articolo 40 le parole «e zona appenninica» sono soppresse;

x) al comma 12 dell’articolo 44 le parole «e della zona appenninica» sono soppresse.

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