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Ridotto il carniere dell’allodola a 10 capi giornalieri e 50 stagionali

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Come nella scorsa stagione di caccia arrivano nuove limitazioni a stagione inoltrata per tutti gli appassionati alla caccia all’allodola. Il Tar Lombardia ha deciso di accogliere la domanda cautelare fissando il nuovo carniere giornaliero e stagionale dell’allodola nella misura indicata dall’Ispra di 10 capi giornalieri e 50 stagionali complessivi, riducendo così quanto previsto dal calendario venatorio regionale.

Di fatto la decisione finale è stata rimandata al 19 aprile con la sentenza definitiva, ma intanto ecco la stessa limitazione dello scorso anno per i cacciatori a stagione in corso, che costringe di fatto a chiudere in anticipo chi ha raggiunto il numero; il provvedimento è valido sia per appostamento fisso che temporaneo ed entra in vigore da subito. La questione ha avuto inizio con il ricorso al Tar Lombardia della Lac: la prima sentenza aveva garantito ai cacciatori il rispetto del calendario venatorio, in attesa di una decisione definitiva, che non è ancora arrivata, ma intanto è stato giustificata così la sospensione cautelativa. “Rilevato, nei limiti della sommaria cognizione, che l’impugnato decreto non tiene adeguato conto, ai fini della determinazione dei limiti all’attività venatoria concernente la specie dell’allodola, dei dati più recenti sull’andamento della popolazione della stessa specie, in relazione anche ai prelievi effettuati dai cacciatori lombardi, relativi agli anni 2013-2016 -si legge nell’ordinanza-. Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ai fini di un motivato riesame; ritenuto che, al fine di evitare l’indiscriminata e illimitata possibilità di espletare l’attività venatoria nelle more del disposto riesame, la disciplina del prelievo giornaliero e stagionale dell’allodola è da fissare nella misura prudenziale stabilita nel parere dell’ISPRA”.

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