Il regolamento alla caccia al cinghiale in provincia di Bergamo
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CACCIA AL CINGHIALE NELLE AREE VOCATE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 65 del 27.09.2004 e successive modifiche
PREMESSA
Nei confronti del cinghiale, la Provincia di Bergamo intende attuare una distinta gestione, distinguendo tra aree vocate alla specie e aree non vocate, sulla base delle risultanze dello “Studio per la sostenibilità della popolazione di cinghiali sul territorio bergamasco”, parte integrante della “Carta delle vocazioni faunistiche della provincia di Bergamo”, predisposto dai Dipartimenti di Biologia animale delle Università degli Studi di Milano e di Pavia. Nelle aree vocate al cinghiale la gestione venatoria di questo ungulato dovrà essere attuata secondo le disposizioni del presente Regolamento, sulla base di specifici piani annuali di prelievo elaborati dal Servizio Faunistico-ambientale sulla scorta di puntuali operazioni di stima delle diverse popolazioni condotte dagli ATC. La realizzazione dei piani di prelievo è affidata alle squadre di caccia iscritte in apposito registro provinciale. La gestione del cinghiale nelle aree vocate dovrà avere un indirizzo favorevole alla specie, le squadre sono tenute anche a realizzare anche interventi di miglioramento ambientale e foraggiamento controllato volti a determinare un’ottimale presenza della specie sul territorio forestale vocato. Nelle aree non vocate al cinghiale, individuate dall’apposito Studio di cui sopra, il controllo della specie è affidato ad apposite unità operative già istituite ai sensi dell’art. 41 c. 2 della L.R. 26/93 e successive modifiche e integrazioni. In quest’ultimo caso gli interventi dovranno essere finalizzati a prevenire i danni alle colture agricole e si baseranno sulla realizzazione di efficaci e tempestivi interventi di contenimento numerico.
1. FINALITÀ
La gestione venatoria del cinghiale nel territorio della Provincia di Bergamo ha lo scopo di:
mantenere consistenze e densità commisurate alle potenzialità degli ambienti, che garantiscano nel tempo la conservazione delle popolazioni: mantenere le popolazioni sane e ben strutturate nel rapporto fra i sessi e le classi di età; far progredire la cultura faunistica del mondo venatorio; mantenere consistenze e densità numeriche delle specie compatibili con la produzione agricola salvaguardare le raggiunte condizioni sanitarie del settore zootecnico a garanzia del mantenimento del livello di indennità alle malattie infettive della specie.
2. CACCIA AL CINGHIALE
La caccia al cinghiale deve essere effettuata per squadre autorizzate dal Comitato di gestione e preventivamente notificate con apposito elenco alla Provincia.
La caccia al cinghiale viene esercitata in battuta o braccata con l’uso dei cani e con il metodo della “girata”.
Il Comitato di Gestione autorizza squadre per la caccia al cinghiale composte da un minimo di 20 1
1 Modifiche introdotte con D.C.P. n.69 del 13.06.2011
fino ad un massimo di 70 cacciatori, con un caposquadra ed un vice-caposquadra che le rappresentano.
Le squadre autorizzate potranno utilizzare un numero massimo di 18 cani per ciascuna braccata.
2
La caccia è consentita con l’uso del fucile a canna liscia, unicamente con munizione a palla, altresì con l’uso di carabine a canna rigata, a ripetizione manuale o semiautomatica, nei calibri consentiti dalla Legge Nazionale 2 .
É altresì consentito l’uso del fucile cal. 12 tipo SLUG a canna totalmente rigata.
É vietato detenere e usare durante l’esercizio venatorio, su tutto il territorio provinciale, cartucce caricate con munizione spezzata di diametro superiore ai 4,2 mm., comunque identificabili nella numerazione convenzionale dello “zero”.
La caccia al cinghiale è altresì consentita, previa prova pratica di tiro avanti ad apposita Commissione istituita dalla Provincia, con arco avente libraggio non inferiore a 50 libbre.
È fatto divieto di utilizzare frecce in carbonio.
Il Comitato di Gestione assegna a ciascuna squadra un settore di competenza, delimitato secondo i criteri di omogeneità e consistenza faunistica.
I cacciatori autorizzati ed iscritti a ciascuna squadra provvedono a delimitare il territorio assegnato con tabelle recanti la dicitura “ATTENZIONE – BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO” ed i giorni interessati da tale forma di prelievo.
All’inizio della stagione venatoria i Comitati di gestione devono provvedere all’aggiornamento dei giorni di caccia indicati sulle tabelle di cui sopra.
3. CENSIMENTI E PIANI DI PRELIEVO
(Abrogati i primi tre capoversi 3 )
Il Comitato di Gestione deve procedere settimanalmente all’aggiornamento della situazione quantitativa e qualitativa del prelievo, rispetto ai piani di abbattimento autorizzati e comunicarlo al Servizio Faunisticoambientale e al Corpo di Polizia della Provincia di Bergamo.
Il Caposquadra deve comunicare al Comitato di Gestione – entro le 24 ore successive al termine della giornata di caccia – il prelievo giornaliero effettuato.
Il piano di prelievo è vincolante. Qualora il piano di prelievo venga superato non intenzionalmente, causa l’abbattimento in uno stesso giorno di più capi di quanti ve ne fossero ancora prelevabili, ne conseguirà una detrazione dei capi abbattuti in esubero dal piano di prelievo dell’anno successivo.
4. TEMPI DI CACCIA
La caccia al cinghiale è consentita per tre giorni settimanali 4, durante il periodo previsto dal calendario venatorio integrativo provinciale, individuati, anche per quanto attiene l’orario di caccia con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Sport 4.
La caccia è comunque sospesa al raggiungimento del numero dei capi indicato nel piano di prelievo autorizzato.
La caccia potrà essere effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di n. 12 cacciatori 4 per ogni squadra autorizzata.
Prima dell’inizio della battuta di caccia il Caposquadra deve imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione, la cui ubicazione è resa nota alla Provincia, il modulo riportante l’elenco dei cacciatori che compongono la squadra che eserciterà la caccia nella giornata. 2 Modifiche introdotte con D.C.P. n. 111 del 23.09.2013 3 Modifiche introdotte con D.C.P. n.69 del 13.06.2011 4 Modifiche introdotte con D.C.P. n.87 del 27.09.2010
5. AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO ED OSPITALITA’ VENATORIA
Fermo restando che ad ogni squadra è assegnato un esclusivo settore di caccia, è data facoltà al Caposquadra, sentiti i propri soci, di ospitare un’altra squadra nel proprio settore di competenza, per un massimo di quattro giornate nell’arco della stagione venatoria.
In questo caso non si applica il limite massimo di n. 70 cacciatori previsto dal punto 2 del presente regolamento.
Il Comitato di gestione consente il prelievo al cinghiale in squadre autorizzate, con aggregazione di cacciatori ospiti in numero non superiore a dieci per ogni battuta di caccia, e con un massimo di cinque giornate per ospite nell’arco dell’intera stagione venatoria.
I cacciatori ospiti dovranno comunque essere abilitati a tale forma di caccia previo superamento dell’esame di cui al successivo punto 6 e dovranno essere iscritti nel registro giornaliero di battuta ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.
Tali cacciatori ospiti non concorrono al raggiungimento del numero minimo e massimo necessario per la battuta.
6. AMMISSIONE ALLA CACCIA AL CINGHIALE
Il cacciatore che per la prima volta viene ammesso alla caccia al cinghiale, deve aver superato apposito esame davanti ad una Commissione esaminatrice nominata dalla Provincia, dimostrando approfondita conoscenza della biologia e della gestione faunistico-venatoria del cinghiale.
7. OBBLIGHI DEL CACCIATORE
Dopo l’abbattimento del cinghiale il cacciatore deve:
annotare immediatamente il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi predisposti dal Comitato di Gestione, avvisando altresì il Caposquadra il quale, appena materialmente possibile e comunque sul luogo di caccia, dovrà apporre al tendine d’Achille dell’ungulato abbattuto un contrassegno a datario inalterabile e inamovibile approvato dalla Provincia di Bergamo e distribuito dal Comitato di Gestione; sottoporre il cinghiale abbattuto alla verifica ed alla valutazione biometrica e sanitaria, secondo le modalità indicate dal Servizio di Medicina Veterinaria competente per territorio, presso i centri istituiti dal Comitato di Gestione e resi noti alla Provincia; mettere a disposizione della Provincia o del Comitato di Gestione le mandibole per eventuali verifiche o mostre.
8. RECUPERO ANIMALI FERITI
L’attività di recupero non costituisce azione di caccia.
Previa segnalazione al Corpo di Polizia Provinciale, l’attività di recupero dell’animale ferito può essere svolta anche il giorno successivo alla caccia, anche con l’ausilio di cani da traccia.
9. DIVIETI E SANZIONI
Nel caso di abbattimento accidentale di un capo non previsto dal Piano di prelievo autorizzato, comunque annotato sul tesserino regionale e notificato al Centro di verifica, a carico del cacciatore è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 51, comma 1, della L.R. 23/93 e successive modificazioni e integrazioni.
La mancata annotazione sul tesserino regionale del cinghiale abbattuto e sugli eventuali inserti aggiuntivi, la mancata apposizione del contrassegno inalterabile nonché la mancata presentazione della carcassa al Centro di verifica, comportano a carico del trasgressore l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 1, lettera I) della Legge 157/92.
Nelle fattispecie sopraindicate il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di caccia può disporre per il cacciatore l’esclusione della caccia al cinghiale sino ad un massimo di tre anni e, ai sensi della D.G.R. n. 5/54912 del 19.7.1994, richiedere il risarcimento del capo abbattuto.
Durante la caccia a squadre al cinghiale è vietato l’abbattimento di qualsiasi altra specie selvatica ad eccezione della volpe.
Il cacciatore, al termine della battuta di caccia al cinghiale, NON può nella stessa giornata esercitare altre forme di caccia per cui è autorizzato.
A chiunque partecipi – con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale in forma collettiva – è vietato portare cartucce a munizione spezzata.
10. ANTINFORTUNISTICA VENATORIA
Durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale o braccate, tutti i cacciatori hanno l’obbligo di indossare apposite bretelle o apposito giubbetto-gilet di colore rosso-arancione al fine di rendersi facilmente individuabili nell’ambiente forestale.
11. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano l’esercizio venatorio, nonché quanto indicato nel Calendario venatorio integrativo provinciale