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Calendario venatorio regionale Piemonte

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ALLEGATO A

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2015/2016
L’esercizio venatorio nella stagione 2015/2016, è consentito con le seguenti modalità:
1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA’ VENATORIA
1.1 Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti
alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) – nelle giornate del 2, 5, 6 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitati
di gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo:
tortora;
b) – nelle giornate del 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26 e 27 settembre su richiesta dei Comitati di
gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento
temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel
rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
c) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre:
lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
d) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai
Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
e) – specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo è altresì consentito dal 2 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di
prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
f) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 ottobre:
quaglia, tortora;
g) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 20 gennaio:
germano reale, gallinella d’acqua, alzavola;
h) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 dicembre:
beccaccia, beccaccino, allodola;
i) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 gennaio:
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
l) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 10 gennaio:
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
m) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai
Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
n) – specie cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai
Comitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla
stessa:
coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;
o) – specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti,
e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

Camoscio
Classe Periodo
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio/femmina
1° agosto – 15 dicembre
Femmine 2 o più anni
Classe 0 maschio/ femmina
1° settembre – 15 dicembre
Capriolo
Classe Zona Periodo
Maschio ATC 1° giugno -15 luglio
15 agosto – 30 settembre
Femmina e Cl. 0 ATC 1° gennaio – 15 marzo
Classe Zona Periodo
Maschio CA 1° giugno -15 luglio
15 agosto – 15 novembre
Femmina e Cl. 0 CA 15 settembre – 15 dicembre
Nell’ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli
A.T.C..
Cervo
Classe Zona Periodo
Maschio Cl. I ATC 1° agosto – 31 agosto
Femmina e Cl. 0 ATC 1° gennaio – 15 marzo
Maschio Cl. I – II ATC 1° ottobre – 15 marzo
Maschio Cl. III – IV ATC 1° ottobre -15 febbraio
Classe Zona Periodo
Maschio Cl. I CA 1° agosto – 15 settembre
Femmina e Cl. 0 CA 15 ottobre – 15 dicembre
Maschio Cl. I – II – III *- IV* CA 15 ottobre – 15 dicembre
(dal 1° al 14 ottobre*)
Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento del
camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.
NOTA:
* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l’assegnazione nominativa (modalità A)
delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:
– può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III
– IV;
– le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie del distretto;
– il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in
materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di “accompagnatore” a seguito di
specifico corso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Il
superamento del corso dà diritto ad un attestato di “accompagnatore” alla caccia di selezione del cervo. Non è
prevista l’equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per le
finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi,
stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve
comunque prevedere le seguenti materie:
– biologia e etologia;
– riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
– tecniche di prelievo;
– principi di balistica e norme di sicurezza

Muflone
Classe Zona Periodo
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio
ATC 1° agosto – 30 settembre
Tutte ATC 1° novembre – 31 gennaio
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio/femmina
CA 1° agosto – 15 dicembre
Tutte CA 1° settembre – 15 dicembre
Daino
Classe Periodo
Maschio Cl. I 1° settembre – 30 settembre
Maschio Cl. I – II o più anni 1° novembre – 31 dicembre
Tutte 1° gennaio – 15 marzo
Cinghiale
Classe Periodo
ST – RO – MM 15 aprile – 31 gennaio
Tutte 1° ottobre – 31 gennaio
p) – specie cacciabili dal 27 settembre al 27 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma
non selettiva: cinghiale.
1.2. L’esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento
temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
– volpe e cinghiale a squadre, anche con l’ausilio dei cani;
– ungulati in prelievo selettivo;
– fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V. ove la specie è oggetto di incentivazione e
di piani numerici di prelievo, anche con l’ausilio dei cani.
1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossa
è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre.
2) CARNIERE
2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
– due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
– otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.
2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero
massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del
piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un
capo per ogni specie;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di
prelievo approvato dalla Giunta regionale;
e) fagiano: trenta capi annuali;
f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 20 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;

g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per
specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..
2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta
regionale.
2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un
numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non
superiore a cinquanta di cui non più di otto beccacce, venti tortore e venti quaglie.
3) GIORNATE E ORARI
3.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali
per ogni cacciatore è di tre.
3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:
A) negli ATC:
a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui
al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di
caccia;
B) nei CA:
a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al
punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono
coincidere con le altre forme di caccia;
C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite
complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del
cacciatore;
D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei
giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana in ogni A.T.C. e
C.A.
3.3. Ai sensi dell’articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:
– l’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
– la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
– la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA
4.1. L’ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili
arrotondati, desunti dall’Osservatorio Astronomico di Torino:
– dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
– dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
– dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
– dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
– dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
– dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
– dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
– dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
– dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
– dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
– dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;

– dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.
5) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
5.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria è
consentito con i mezzi di seguito riportati:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40,
– a caricamento singolo manuale;
– a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12
ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
d) arco e falco.
5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo
degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle
Istruzioni operative.
5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi
dall’articolo 13 della l. 157/1992.
5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.
6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto,
per ragioni tecniche, prima dall’approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in
contrasto con le disposizioni del medesimo.
L’ASSESSORE IL PRESIDENTE
ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DELLA GIUNTA REGIONALE

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