Rimandato il responso sulla caccia all’allodola. Tutto invariato fino al 18 novembre.
Il TAR di Milano per il momento ha lasciato inalterato il calendario lombardo sul prelievo dell’allodola. Il giorno 22 ottobre è stata discussa la richiesta di sospensione del prelievo dell’allodola, avanzata dalla LAC, come consentito dalla Regione: i cacciatori lombardi infatti possono cacciare l’allodola dal 1 ottobre a 31 dicembre per un massimo di 80 capi stagionali, di cui 20 giornalieri.
La LAC invece ha richiesto che il TAR limitasse il prelievo a quanto suggerito dall’ISPRA: 50 stagionali e 10 giornaliere. Il Giudice Amministrativo milanese per il momento ha deciso di lasciare tutto invariato e ha rinviato all’udienza del 18 novembre.
Entro l’11 novembre tuttavia gli uffici regionali dovranno depositare una relazione che attesti il prelievo di allodole effettuato nella scorsa stagione dai capannisti lombardi: la Regione infatti per giustificare come congruo il carniere di 80-20 discostandosi dal carniere suggerito da ISPRA ha addotto che i capannisti bresciani (che avevano abbattuto almeno una allodola) avevano realizzato una media di 92 allodole ciascuno. Tale dato dovrà essere fornito con riferimento a tutti i capannisti lombardi che abbiano prelevato almeno una allodola.
In attesa dell’udienza del 18 novembre una cosa si può certo dire: la motivazione data dalla Regione è parsa ai giudici valida per discostarsi dal parere ISPRA. Per questo un plauso va certamente agli uffici, che hanno motivato tecnicamente il calendario ma, ben più importante, è l’ennesima dimostrazione che i pareri ISPRA non sono vincolanti, ma possono essere disattesi motivatamente.