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La legge “Spazzacorrotti” e le sue interpretazioni dal punto di vista di associazioni come la nostra. Le novità grazie al “Decreto crescita” del 30 aprile

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Un decreto che tanto ci aveva preoccupato, come avevamo comunicato alle nostre sezioni nell’assemblea annuale di Fidc Bergamo. Il decreto “Spazzacorrotti” ha comprensibilmente sollevato dubbi e qualche preoccupazione: in Gazzetta Ufficiale in data 30 aprile è stata pubblicata, contenuta all’interno del “Decreto Crescita”, quella che pare essere una interpretazione risolutiva della questione e che Federcaccia Nazionale ha segnalato grazie alla spegazione autorevole dell’Avvocato e Giornalista Giorgio Rapicavoli.

Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 “Decreto Crescita” ha posto rimedio alla norma della legge Spazzacorrotti, che, come era stato segnalato,in tema di obblighi anticorruzione equiparava il volontariato e l’associazionismo ai partiti politici nel caso in cui la governance di quell’ente comprendesse anche solo un rappresentante che nei precedenti 10 anni avesse ricoperto incarichi politici o amministrativi, a qualsiasi livello (art. 5 comma 4 legge Spazzacorrottti n. 3 del 2019). Una norma che avrebbe colpito molte realtà, gravandole di obblighi aggiuntivi, onerosi e dispendiosi.

L’art. 43 del D. L. 34/2019 adesso prevede che l’equiparazione ai partiti politici in materia di obblighi di trasparenza (redazione di bilanci dalle società di revisione, deposito presso la Commissione di Garanzia dei Partiti presso la Camera dei Deputati, comunicazione alla Camera dei deputati di ogni donazione superiore a 500 euro) riguarda i seguenti casi:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo.

Le richieste di ripensamento da parte del legislatore, stavolta, sono state accolte.

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