DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici
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(Atti adottati prima del 1 o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)
DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(versione codificata)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 4 ). È opportuno,
per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere
alla codificazione di tale direttiva.
(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto
programma comunitario di azione in materia di ambiente
( 5 ), prevede azioni specifiche per la biodiversità,
compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.
(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra
una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione
e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo
per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare
poiché minaccia gli equilibri biologici.
(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico
nel territorio europeo degli Stati membri sono in
gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono
un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli
è un problema ambientale tipicamente transnazionale,
che implica responsabilità comuni.
(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli
Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi
comunitari in materia di miglioramento delle condizioni
di vita e di sviluppo sostenibile.
(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori
che possono influire sull’entità della popolazione aviaria,
e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare
la distruzione e l’inquinamento degli habitat, la cattura e
l’uccisione da parte dell’uomo e il commercio che ne
consegue; nel quadro di una politica di conservazione
bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione
delle diverse specie.
(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine
e la gestione delle risorse naturali in quanto parte
integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente
di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base
a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento
degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto
è ragionevolmente possibile.
(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una
varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili
alla conservazione di tutte le specie di uccelli.
Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali
misure di conservazione concernenti il loro habitat per
garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro
area di distribuzione. Tali misure devono tener conto
anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista
della costituzione di una rete coerente.
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/7
( 1 ) Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
26 novembre 2009.
( 3 ) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
( 4 ) Cfr. allegato VI, parte A.
( 5 ) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente
una pressione nociva sui livelli di prelievo, è
necessario istituire un divieto generale di commercializzazione
e limitare le deroghe alle sole specie il cui status
biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche
che prevalgono nelle varie regioni.
(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione
geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità,
talune specie possono formare oggetto di atti di
caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento,
sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati
limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili
con il mantenimento della popolazione di tali specie a un
livello soddisfacente.
(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione
in massa o non selettiva nonché l’inseguimento con taluni
mezzi di trasporto devono essere vietati a causa
dell’eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare
sul livello di popolazione delle specie interessate.
(12) Data l’importanza che possono avere talune situazioni
particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a
determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.
(13) La conservazione dell’avifauna e delle specie migratrici in
particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono
necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno
inoltre di valutare l’efficacia delle misure prese.
(14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che
l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo
degli Stati membri non danneggi in alcun modo la
flora e la fauna locali.
(15) Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà
agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle
informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda
l’applicazione delle disposizioni nazionali adottate
conformemente alla presente direttiva.
(16) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva
dovrebbero essere adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione ( 1 ).
(17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere
di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico
e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a
modificare elementi non essenziali della presente direttiva
devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE.
(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati
membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale
indicati nell’allegato VI, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione
di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai
nidi e agli habitat.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o
adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui
all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle
esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto
delle esigenze economiche e ricreative.
Articolo 3
1. Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere
o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una
varietà e una superficie sufficienti di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi
e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
a) istituzione di zone di protezione;
b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche
degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone
di protezione;
c) ripristino dei biotopi distrutti;
d) creazione di biotopi.
L 20/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
( 1 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Articolo 4
1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure
speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire
la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella
loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche
del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è
scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per
la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle
variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione
speciale i territori più idonei in numero e in superficie
alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima
e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie
migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente,
tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona
geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente
direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta
e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le
rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono
un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e
specialmente delle zone d’importanza internazionale.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni
opportune affinché essa possa prendere le iniziative
idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui
al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall’altro, costituiscano
una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di
protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre
a cui si applica la presente direttiva.
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle
zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il
deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose
agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazionedegli
obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano
inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento
degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure
necessarie per instaurare un regime generale di protezione di
tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in
particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le
uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle
anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo
di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia
conseguenze significative in considerazione degli obiettivi
della presente direttiva;
e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia
e la cattura.
Articolo 6
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per
tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, la vendita, il trasporto
per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta
in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di
qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.
2. Per le specie elencate all’allegato III, parte A, le attività di
cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati
in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente
acquisiti.
3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio,
per le specie elencate all’allegato III, parte B, le attività di cui al
paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli
siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti
legittimamente acquisiti.
Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si
consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale
esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie
in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto
è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il
livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di
riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale
esame rivela che il permesso previsto porta o può portare,
secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la
Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione
debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione
della specie in questione. Se ritiene che non esista tale
rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/9
La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente
paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni
necessarie per la sua concessione.
Articolo 7
1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione
geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità
le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di
atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati
membri faranno in modo che la caccia di queste specie non
pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area
di distribuzione.
2. Le specie elencate all’allegato II, parte A, possono essere
cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si
applica la presente direttiva.
3. Le specie elencate all’allegato II, parte B, possono essere
cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa
eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione
delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi
di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente
equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile,
per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare
delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti
dall’articolo 2.
Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la
legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo
della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e
della dipendenza.
Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare
a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia
non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e
durante il ritorno al luogo di nidificazione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni
utili sull’applicazione pratica della loro legislazione
sulla caccia.
Articolo 8
1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di
uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano
il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura
o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare
localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli elencati
all’allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia
con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all’allegato IV,
lettera b).
Articolo 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli
Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le
seguenti ragioni:
a) — nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
— nell’interesse della sicurezza aerea,
— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai
boschi, alla pesca e alle acque,
— per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e
della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali
operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in
modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi
misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
a) le specie che formano oggetto delle medesime;
b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione
autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo
in cui esse possono essere applicate;
d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono
soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano
essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una
relazione sull’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
L 20/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare
quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione
vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di
cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente
direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.
Articolo 10
1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari
per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione
di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1. Un’attenzione
particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli
argomenti elencati nell’allegato V.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le
informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate
per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Gli Stati membri vigilano affinché l’eventuale introduzione di
specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico
nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la
flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.
Articolo 12
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre
anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull’applicazione
delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente
direttiva.
2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva
basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte
del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da
uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello
Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione
è comunicata agli Stati membri.
Articolo 13
L’applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva
non deve provocare un deterioramento della situazione
attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di
uccelli di cui all’articolo 1.
Articolo 14
Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più
rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.
Articolo 15
Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I
e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a
modificare elementi non essenziali della presente direttiva,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 16
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento
al progresso scientifico e tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 17
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 18
La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato
VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati
all’allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente
direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza
riportata all’allegato VII.
Articolo 19
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 20
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/11
ALLEGATO I
GAVIIFORMES
Gaviidae
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus
PROCELLARIIFORMES
Procellariidae
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea alba)
Ardea purpurea
Ciconiidae
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
L 20/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
Sternidae
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/13
STRIGIFORMES
Strigidae
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis
Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cypriaca
Oenanthe pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
L 20/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
ALLEGATO II
PARTE A
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
Columba palumbus
PARTE B
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanita fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/15
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
L 20/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/17
BE
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Cygnus olor
+
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Anser brachyrhynchus
+
+
+
+
Anser albifrons
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Branta bernicla
+
+
Netta rufina
+
+
Aythya marila
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Somateria mollissima
+
+
+
+
+
+
Clangula hyemalis
+
+
+
+
+
+
+
+
Melanitta nigra
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Melanitta fusca
+
+
+
+
+
+
+
+
Bucephala clangula
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Mergus serrator
+
+
+
+
+
Mergus merganser
+
+
+
+
Bonasa bonasia
+
+
+
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+
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+
+
+
Lagopus lagopus lagopus
+
+
Tetrao tetrix
+
+
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+
+
+
+
+
+
Tetrao urogallus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Francolinus francolinus
+
Alectoris barbara
+
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Alectoris chukar
+
+
+
Coturnix coturnix
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Meleagris gallopavo
+
+
+
+
Rallus aquaticus
+
+
+
Gallinula chloropus
+
+
+
+
+
+
+
+
Haematopus ostralegus
+
+
Pluvialis apricaria
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pluvialis squatarola
+
+
+
+
Vanellus vanellus
+
+
+
+
+
+
+
+
L 20/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
BE
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PL
PT
RO
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SK
FI
SE
UK
Calidris canutus
+
+
Philomachus pugnax
+
+
+
Limosa limosa
+
+
Limosa lapponica
+
+
+
Numenius phaeopus
+
+
+
Numenius arquata
+
+
+
+
Tringa erythropus
+
+
Tringa totanus
+
+
+
+
Tringa nebularia
+
+
Larus ridibundus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Larus canus
+
+
+
+
+
Larus fuscus
+
+
Larus argentatus
+
+
+
+
+
+
+
Larus cachinnans
+
+
Larus marinus
+
+
+
+
+
Columba oenas
+
+
+
+
+
+
Streptopelia decaocto
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Streptopelia turtur
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Alauda arvensis
+
+
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+
+
+
Turdus merula
+
+
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Turdus pilaris
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+
+
+
+
Turdus philomelos
+
+
+
+
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+
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+
Turdus iliacus
+
+
+
+
+
+
+
+
Turdus viscivorus
+
+
+
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Sturnus vulgaris
+
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Garrulus glandarius
+
+
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Pica pica
+
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Corvus monedula
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26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/19
BE
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Corvus frugilegus
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Corvus corone
+
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+
+
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+
+
+
+
+
+
+
AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT =
Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
ALLEGATO III
PARTE A
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas platyrhynchos
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae
Alectoris rufa
Alectoris barbara
Perdix perdix
Phasianus colchicus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus
PARTE B
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus mutus
Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
L 20/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
ALLEGATO IV
a) — Lacci (con l’eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a
nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori,
apparecchi fulminanti,
— sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore
d’immagine o di amplificatore elettronico d’immagine per tiro notturno,
— esplosivi,
— reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,
— armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
b) — aerei, autoveicoli,
— battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di
sicurezza, l’uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione
delle autorizzazioni rilasciate.
ALLEGATO V
a) Fissazione dell’elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della
loro area di ripartizione geografica.
b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni,
lo svernamento e la nidificazione.
c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell’inanellamento.
d) Determinazione dell’influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d’inquinamento.
g) Studio degli effetti dannosi dell’inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/21
ALLEGATO VI
PARTE A
DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
(di cui all’articolo 18)
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio
(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).
Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F
(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111).
Direttiva 81/854/CEE del Consiglio
(GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3).
Direttiva 85/411/CEE della Commissione
(GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33).
Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e
X.6
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).
Direttiva 86/122/CEE del Consiglio
(GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22).
Direttiva 91/244/CEE della Commissione
(GU L 115 dell’8.5.1991, pag. 41).
Direttiva 94/24/CE del Consiglio
(GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).
Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175).
Direttiva 97/49/CE della Commissione
(GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
limitatamente all’allegato III, punto 29
Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667).
Direttiva 2006/105/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).
limitatamente al riferimento fatto alla direttiva
79/409/CEE nell’articolo 1 e all’allegato, punto A.1
Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio
(GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31).
L 20/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
PARTE B
ELENCO DEI TERMINI DI RECEPIMENTO IN DIRITTO NAZIONALE
(di cui all’articolo 18)
Direttiva
Termine di recepimento
79/409/CEE
7 aprile 1981
81/854/CEE
—
85/411/CEE
31 luglio 1986
86/122/CEE
—
91/244/CEE
31 luglio 1992
94/24/CE
29 settembre 1995
97/49/CE
30 settembre 1998
2006/105/CE
1 o gennaio 2007
2008/102/CE
—
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/23
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 79/409/CEE
Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3
—
Articoli da 2 a 5
Articoli da 2 a 5
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 4
—
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 7, paragrafo 4, prima frase
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4, terza frase
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase
Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma
Articolo 8
Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino
Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1, prima frase
Articolo 10, paragrafo 2, prima frase
Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase
Articolo 10, paragrafo 2
Articoli da 11 a 15
Articoli da 11 a 15
Articolo 16, paragrafo 1
—
Articolo 17
Articolo 16
Articolo 18, paragrafo 1
—
Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 17
L 20/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.1.2010
Direttiva 79/409/CEE
Presente direttiva
—
Articolo 18
—
Articolo 19
Articolo 19
Articolo 20
Allegato I
Allegato I
Allegato II/1
Allegato II, parte A
Allegato II/2
Allegato II, parte B
Allegato III/1
Allegato III, parte A
Allegato III/2
Allegato III, parte B
Allegato IV
Allegato IV
Allegato V
Allegato V
—
Allegato VI
—
Allegato VII
26.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/25