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Statuto Federcaccia Bergamo

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Allegato “C” all’atto n. 144163/58205 di repertorio del 12 aprile 2014 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO “FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO” IN BREVE ANCHE “FEDERCACCIA BERGAMO” TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO ART.1 – DENOMINAZIONE 1.1. E’ costituita l’Associazione denominata “FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO”, in breve anche “FEDERCACCIA BERGAMO”.

ART.2 – SEDE 2.1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo.

2.2. La sede legale può essere trasferita al di fuori dei confini del Comune di Bergamo, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, soltanto con una delibera dell’Assemblea dei Soci.

2.3. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale, all’interno dei confini del Comune di Bergamo, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale.

2.4. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie o unità locali nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, in ogni caso nell’ambito del territorio della Provincia di Bergamo.

ART. 3 – DURATA

3.1. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4 – SCOPO E OGGETTO

4.1. L’Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

4.2. L’Associazione costituisce e fa parte dell’associazione nazionale “Federazione Italiana della Caccia” insieme alle altre Associazioni Provinciali della Federazione Italiana della Caccia e dell’Associazione regionale “Federazione Italiana della Caccia della Lombardia” insieme alle altre Associazioni Provinciali lombarde della FIDC; si propone di rappresentare tutti i cacciatori associati nei confronti di ogni organo della Pubblica Amministrazione ed anche Enti ed Istituti Privati, nonché di difendere gli interessi dei cacciatori bergamaschi per la corretta gestione dell’attività venatoria.

4.3. L’Associazione svolge, nel territorio di sua competenza, i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e della Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia e concorre, per quanto di sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti da detti Statuti.

4.4. L’Associazione elabora programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento dell’attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.

4.5. L’Associazione provvede, in particolare, all’organizzazione dei federcacciatori, alla salvaguardia dei loro interessi, nonché alla promozione della cultura e dell’etica venatoria sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi della società civile.

4.6. L’Associazione provvede altresì: a) all’educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio, per fini faunisticovenatori e ad organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie; b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico; c) all’organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza ittica-venatoria e di antibracconaggio; d) alla promozione, coordinamento e controllo dell’attività delle sezioni comunali e intercomunali ed eventuali loro sottosezioni; e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.

4.7. L’Associazione tutela gli interessi dei cacciatori anche avanti agli organi della Giustizia Ordinaria e Amministrativa anche attraverso l’impugnazione di provvedimenti amministrativi e di atti di enti o istituti privati lesivi dell’interesse e dei diritti dei cacciatori.

4.8. L’Associazione al fine di assistere i cacciatori negli adempimenti connessi all’attività venatoria ed al fine di raccogliere e coordinare la raccolta di dati ai fini di ricerca e di difesa della caccia, collabora con la Pubblica Amministrazione anche mediante la stipula di idonee convenzioni con la stessa P.A., con Istituti privati e con istituti di ricerca.

4.9. L’Associazione, per il raggiungimento dei fini proposti, coordina le iniziative delle Sezioni Comunali e Intercomunali e le proposte per i calendari venatori e dei piani faunistico-venatori, anche al fine di armonizzare l’esercizio della caccia con le province limitrofe, e si può avvalere altresì delle associazioni settoriali facenti capo alla Federazione Italiana della Caccia per lo studio di proposte per la gestione programmata della caccia, il recupero di habitat vocazionali e la gestione della fauna selvatica e/o rinselvatichita.

4.10. L’Associazione sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e di protezione civile quali l’azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne e sul territorio, sia attraverso la struttura associativa propria sia attraverso la collaborazione con le associazioni di settore, in particolare con quelle agricole.

4.11. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi istituzionali e nell’esercizio della propria attività istituzionale, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresi la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità.

TITOLO II – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ART. 5 – PRINCIPI GENERALI

5.1. Nel presente Statuto, i termini “socio” ed “associato”, comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

5.2. Tutti i Soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell’Associazione con piena parità.

5.3. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l’ammissione a Socio dell’Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

ART. 6 – SOCI

6.1. Sono Soci di diritto dell’Associazione, nel pieno rispetto del presente Statuto, tutti i cacciatori e tiratori che risultano tesserati presso le sezioni comunali o intercomunali della Federazione Italiana della Caccia della Provincia di Bergamo.

6.2. La qualifica di socio non si perde in caso di revoca o mancato rinnovo della licenza di caccia fino alla scadenza annuale della tessera assicurativa.

6.3. Il Consiglio Direttivo Provinciale può negare la sottoscrizione della tessera associativa-assicurativa ai cacciatori soci o aspiranti tali che abbiano riportato condanne per gravi o reiterate violazioni delle norme poste a tutela della fauna selvatica (art. 30, c. 1, lett. a, b, c, d, f, g, h con riferimento all’uso di mezzi vietati, i) ovvero in caso di conclamata violazione delle stesse norme in assenza di condanna per oblazione. Il Consiglio Direttivo valuta la gravità della condotta ed esprime un diniego motivato anche con riferimento alla contrarietà della condotta al presente statuto, allo statuto della Federcaccia Lombarda e a quello della Federcaccia Nazionale. Il diniego è impugnabile entro trenta giorni dal cacciatore esclusivamente avanti al Collegio dei Probiviri Provinciale secondo le norme di cui al successivo art. 22 del presente statuto. Il provvedimento di diniego deve contenere espressamente la possibilità, le modalità e i termini per l’impugnazione.

6.4. Lo Statuto delle Sezioni Comunali o Intercomunali della Federazione Italiana della Caccia, che non può prevedere norme in contrasto con il presente Statuto o con lo Statuto della Federazione regionale o nazionale, deve in ogni caso essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell’associazione provinciale entro sei mesi dalla sua approvazione.

6.5. I soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione Nazionale e della Federazione Regionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI ART. 7 – ORGANIZZAZIONE

7.1. Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea Provinciale dei Soci rappresentati dai Presidenti delle sezioni Comunali ed Intercomunali; – il Consiglio Direttivo Provinciale; – la Giunta Provinciale; – il Collegio dei Revisori dei Conti; – il Collegio dei Probiviri.

7.2. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e sono prevalentemente elettive. Non ne consegue alcun compenso. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’erogazione ai membri del Consiglio Direttivo stesso, al Segretario e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri del rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate.

7.3. Il mandato di ogni carica sociale dura cinque anni, senza eccezione di sorta e comunque non oltre la scadenza del mandato del corrispondente organo sociale. L’elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto e del regolamento per le elezioni approvato di cui al successivo art. 14. Nel caso in cui, per qualunque motivo, un componente elettivo sia sostituito durante il mandato, chi gli subentra resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato iniziale del componente sostituito.

7.4. i membri di ciascun organo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. Alla loro sostituzione si procede a sensi del presente statuto e dei regolamenti di cui all’art. 14.

7.5. Chiunque partecipa alle elezioni o sia eletto o comunque nominato componente di uno degli Organi associativi deve possedere tutti i seguenti requi- siti: a) essere in possesso della tessera rilasciata dalla Federazione Italiana della Caccia ai fini venatori; b) non aver riportato condanne definitive per reati che comportino il divieto, anche temporaneo, di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di ricoprire cariche pubbliche, se non intervenuto provvedimento di estinzione del reato; c) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte dell’associazione nazionale “Federazione Italiana della Caccia” o di associazioni ad essa affiliate, che abbiano comportato sospensioni dalla qualifica di socio complessivamente superiori a due anni; d) non essere titolare di rapporti di lavoro subordinato ovvero di rapporti professionali o commerciali continuativi con l’Associazione.

ART. 8 – ASSEMBLEA – GENERALITA’ E COMPOSIZIONE

8.1. L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita da tutti i Presidenti delle Sezioni Comunali ed Intercomunali in essere alla data di convocazione dell’Assemblea.

8.2. L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.3. Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati rappresentati in Assemblea dai Presidenti delle sezioni comunali ed intercomunali per qualunque argomento sottoposto all’esame e/o all’approvazione dell’Assemblea.

8.4. I Presidenti delle Sezioni Comunali e delle Sezioni Intercomunali possono farsi sostituire in assemblea dal Segretario della propria sezione comuna- le o da un socio tesserato presso la propria sezione comunale munito di apposita delega scritta.

ART. 9 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

9.1. La convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutte le Sezioni Comunali ed Intercomunali, mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altri mezzi idonei. Eventuali sostituzioni delle persone dei presidenti devono essere comunicate alla Segreteria dell’Associazione prima dell’apertura dell’Assemblea mediante il deposito di atto di nomina controfirmato dal Presidente della Sezione.

9.2. L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea, nonché l’elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l’indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un’ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

9.3. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria relativo all’anno successivo.

9.4. L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da tante Sezioni Comunali ed Intercomunali che rappresentino almeno il trenta per cento degli associati.

9.5. Il Presidente, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione dell’Assemblea persone terze dotate di particolari competenze sui temi esposti all’ordine del giorno o su altri argomenti di interesse per l’Associazione.

9.6. All’assemblea partecipano inoltre, senza diritto di voto e senza essere computati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi, il Segretario e i membri del Consiglio Direttivo (salvo che siano presidenti), i componenti dell’Assemblea Regionale che in seno ad essa rappresentano la Federcaccia Provinciale di Bergamo ed il Presidente Regionale, i Presidenti delle Associazioni Settoriali o un loro delegato se presenti nella Provincia. Possono intervenire altresì, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10 – ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

10.1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Presidenti o loro delegati rappresentanti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

10.2. Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci rappresentati in assemblea.

10.3. Sia in prima che in seconda convocazione, per l’approvazione delle delibere relative all’approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni nonché per l’elezione degli organi federali, l’Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata la metà più uno degli associati e le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei degli associati rappresentati in Assemblea.

10.4. Non sono ammesse deleghe ad altri presidenti o loro delegati ammessi al voto in assemblea e non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.5. Il diritto di voto spetta a tutti i partecipanti in ragione di un voto per ogni tesserato appartenente alla propria sezione comunale o intercomunale.

ART. 11 – ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

11.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

11.2. Il Segretario dell’Assemblea è designato dal Presidente. Nel caso in cui vi sia il Segretario Provinciale, questi svolge anche la funzione di Segretario dell’Assemblea.

11.3. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.4. Il verbale dell’Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell’Associazione affinché tutti Presidenti ne possano prendere visione.

ART. 12 – ASSEMBLEA: COMPITI

12.1. L’Assemblea dei soci delibera in merito: a) all’approvazione, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, del Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente a quello in corso, nonché all’approvazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria relativo all’anno successivo alla chiusura dell’esercizio; b) alla elezione, con voto segreto, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; c) all’approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni; d) allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio; e) alla revoca, per giustificato motivo, dei membri del Consiglio Direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri; f) a tutti gli argomenti ad essa demandati per legge; g) agli argomenti relativi alla gestione ed alle attività sociali eventualmente sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno nove membri, eletti dall’Assemblea secondo le norme approvate con apposito regolamento. Detto regolamento disciplina anche eventuali sostituzioni nel corso del mandato, da ratificarsi alla prima Assemblea utile. In ogni caso qualora decadano o cessino dal mandato per qualunque motivo la metà più uno dei componenti il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, la cui durata sarà comunque limitata alla scadenza naturale del mandato originario.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E POTERI

14.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell’Associazione non espressamente attribuiti all’Assemblea dei Soci. Propone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio Consuntivo e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e delibera sulle materie indicate dal Presidente e dal presente Statuto.

14.2. In particolare, il Consiglio Direttivo elegge con voto segreto il Presidente dell’associazione, che svolge anche le funzioni di presidente del consiglio direttivo, uno o più Vice Presidenti e decide il programma delle attività che l’Associazione svolgerà, da sottoporre eventualmente all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge altresì i componenti dell’Assemblea Regionale nel numero stabilito dallo Statuto Regionale. Designa altresì i rappresentanti dell’Associazione negli Enti di Gestione venatoria e ambientale provinciali ed in ogni altro Ente pubblico o privato o Organo del- la P.A. in cui sia prevista la partecipazione di uno o più rappresentanti dell’associazione.

14.3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

14.4. I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione nell’ambito delle sue finalità istituzionali.

14.5. Non possono essere delegati la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la convocazione delle assemblee.

14.6. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite Commissioni per lo studio e l’approfondimento di temi di particolare interesse per la vita dell’Associazione. Nelle Commissioni possono essere coinvolti anche soci non componenti del Consiglio Direttivo e le stesse sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo.

14.7. Il Consiglio Direttivo, all’atto della convocazione dell’Assemblea elettiva, nomina la commissione elettorale i cui componenti non hanno diritto di voto e propone in ragione delle rappresentanze dei tesserati, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere.

14.8. Il Consiglio Direttivo delega la Giunta per determinate materie e per le questioni da affrontare con estrema urgenza.

14.9. Il Consiglio Direttivo approva i seguenti regolamenti: a) regolamento per elezione ed il funzionamento della Commissione elettorale e dei rispettivi doveri e poteri; b) regolamento per il funzionamento del Collegio dei probiviri; c) regolamento per la presentazione candidature e modalità di elezione del Consiglio Direttivo; d) regolamento per l’elezione dei delegati per l’Assemblea Regionale. I precedenti regolamenti dovranno essere ratificati dalla prima Assemblea utile.

ART. 15 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta sia opportuno. È altresì convocato su richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri e previa presentazione dell’ordine del giorno.

15.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

15.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.

15.4. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

15.5. In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

15.6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega di voto ad altri Consiglieri.

15.7. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo persone terze dotate di particolari competenze sui temi esposti all’ordine del giorno o su altri argomenti di interesse per l’Associazione. Sono invitati inoltre senza diritto di voto i componenti dell’Assemblea Regionale e i Presidenti delle Associazioni Settoriali ove esistenti a livello provinciale. Possono partecipare senza diritto di voto anche i Revisori dei Conti.

ART.16 – GIUNTA

16.1. La Giunta esecutiva provinciale è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito. La Giunta assicura l’espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.

ART.17 – GIUNTA: COMPITI E POTERI

17.1. La Giunta provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo per determinate materie e, in caso di estrema urgenza, può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

ART.18 – PRESIDENTE

18.1. Il Presidente deve essere tesserato della Federazione Italiana della Caccia, deve essere residente e tesserato in Provincia di Bergamo.

18.2. Il Presidente dura in carica cinque anni e non può ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

18.3. Il Presidente: a) è il legale rappresentante dell’Associazione; b) convoca e presiede l’Assemblea dei soci; c) dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali; d) può adottare decisioni urgenti, da sottoporre per la ratifica all’approvazione del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile; e) esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto.

18.4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano.

ART.19 – VICE PRESIDENTI

19.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l’abbia delegato.

19.2. Il Vice Presidente (o Vice Presidenti) durano in carica cinque anni e non possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

19.3. L’esercizio del potere di firma costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

ART.20 – SEGRETARIO

20.1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica fino a revoca o dimissioni. La sua nomina deve essere ratificata dal Consiglio direttivo.

20.2. I compiti del Segretario sono determinati dal Presidente. Il Segretario redige i verbali dell’assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, che sottoscrive insieme al Presidente.

ART.21 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, eletti dall’Assemblea in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

21.2. Almeno due dei tre componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti deve preferibilmente essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia.

21.3. Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all’anno, è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno due componenti effettivi.

21.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all’approvazione di tali documenti.

21.5. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dall’ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

21.6. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il Revisore supplente.

21.7. Il membro subentrato a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio.

21.8. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età.

21.9. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio.

ART.22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

22.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo Provinciale fra i tesserati alla Federazione Italiana della Caccia residenti in un Comune della Provincia e scelti tra le persone di specchiata moralità: è preferibile che almeno uno dei componenti del Collegio dei Probiviri eserciti o abbia esercitato attività forense o giudiziaria. Il Collegio elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente.

22.2. Il Collegio dei Probiviri ha sede in Bergamo (BG) presso la sede legale e le sue sedute sono valide se vi partecipano almeno due membri.

22.3. Il Collegio dei Probiviri decide: a) sulle controversie insorte tra gli Organi dell’Associazione; b) sulle controversie insorte tra gli Organi dell’Associazione e le Sezioni Comunali o Intercomunali; c) sulle controversie insorte tra due o più Sezioni Comunali o Intercomunali; d) inappellabilmente, sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri comunali, se esistenti; f) sui provvedimenti disciplinari da adottarsi in capo ai componenti dell’assemblea e del consiglio provinciale per condotte tenute nello svolgimento delle relative mansioni e funzioni; e) sui ricorsi presentati avverso il diniego al rilascio della tessera associativa come da art 6.3.; f) sui provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti dei soci per comportamenti contrari al presente statuto.

22.4. Ciascun procedimento instaurato innanzi il Collegio dei Probiviri deve essere regolato come segue: a) la “parte attrice” che chiede l’intervento del Collegio dei Probiviri deve inviare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC il proprio ricorso alla controparte chiamata in causa e al Presidente del Collegio dei Probiviri medesimo: in tale atto devono essere anche indicate tutte le prove, sia documentali che testimoniali, di cui la parte intende avvalersi nel corso del giudizio; b) il Collegio dei Probiviri fissa la data della prima riunione che deve avere luogo entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e comunque non prima di venti giorni dal ricevimento del ricorso: tale decisione è comunicata a tutte le parti in causa; c) la “parte convenuta” deve presentare le proprie controdeduzioni almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Collegio dei Probiviri: in tale atto devono essere anche indicate tutte le prove, sia documentali che testimoniali, di cui la parte intende avvalersi nel corso del giudizio; d) in occasione della prima riunione, il Collegio dei Probiviri deve ascoltare tutte le parti intervenute ed esaminare tutte le prove, anche testimoniali, proposte dalle parti; e) il Collegio dei Probiviri pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche.

22.5. Il Collegio, ove ritenga fondato l’addebito, può applicare le seguenti sanzioni, oltre a quanto previsto dal successivo comma 6: a) censura; b) deplorazione; c) sospensione da ogni incarico associativo per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, quando la mancanza addebitata al tesserato sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

22.6. Nel caso in cui il tesserato ponga in essere comportamenti incompatibili con la vita associativa o qualora sia ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione, il Collegio dei Probiviri trasmette gli atti al Consiglio Direttivo provinciale per l’adozione dell’eventuale provvedimento di espulsione dall’Associazione.

22.7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive. Il Segretario dell’Associazione ne cura l’esecuzione. In caso di impedimento o incompatibilità del Segretario in Consiglio Provinciale provvedono il Presidente o il Vice Presidente.

22.8. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri Provinciale è ammesso ricorso in appello al Collegio dei Probiviri Regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione a mezzo raccomandata

AR. ART.23 – RISORSE FINANZIARIE

23.1. Le risorse finanziarie dell’Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo: – dai contributi versati dagli Associati; – dalle quote versate dalla Federazione Italiana della Caccia nazionale, regionale, comunale ed intercomunale; – dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici e di Privati anche in forza della stipula di convenzioni per la gestione di servizi inerenti l’attività venatoria (quali ad esempio per il caricamento di informazioni in banche dati necessarie alla gestione dell’attività venatoria da parte di enti di gestione e della PA competente, nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy); – dalle rendite patrimoniali; – da ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, ecc…; – dallo svolgimento, diretto o indiretto, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali, di eventuali attività commerciali non prevalenti; – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

23.2. Delle obbligazioni contratte dalla Sezione provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, ferma restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione per gli atti di gestione amministrativa e contabile adottati in danno all’associazione con mala fede o con colpa grave o con dolo.

ART.24 – ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

24.1. L’esercizio associativo coincide con l’anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.

24.3. La redazione e l’approvazione annuale del Bilancio consuntivo dell’Associazione è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

24.4. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

24.5. Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria deve essere costruito sulla base di ragionevoli ipotesi e prudenti stime relativamente alla gestione prevista per l’anno di riferimento e deve rappresentare in modo attendibile l’entità dei ricavi e delle spese previste durante il medesimo perio- do.

24.6. Il Bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario deve essere comunicato alla Federazione Regionale, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, su apposito prospetto predisposto dalla Federazione Regionale medesima.

ART.25 – SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

25.1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di Presidenti di Sezione o loro delegati che rappresentino almeno tre quarti dei soci iscritti.

25.2. L’Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

25.3. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre Associazioni che perseguano esclusivamente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con la preferenza alla Federazione Italiana della Caccia.

ART.26 – DISPOSIZIONI APPLICABILI

26.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme civili e fiscali in materia di associazioni senza scopo di lucro. Firmato: Lorenzo Battista Bertacchi Giovanni VACIRCA – Notaio (impronta del sigillo)

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