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Controllo del cinghiale per proprietari e conduttori dei fondi: facciamo un po’ di chiarezza

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In questi giorni si sono letti i più disparati commenti sulla delibera adottata da Regione Lombardia per l’autorizzazione dei proprietari e conduttori dei fondi a effettuare interventi di controllo del cinghiale.

Premesso che a Bergamo queste autorizzazioni erano già rilasciate dal 2011 in forza di delibera provinciale, finalmente il sistema trova applicazione a livello regionale e con i dovuti accorgimenti volti a evitare abusi a discapito della fauna. Il provvedimento, se correttamente applicato, fornirà ai diretti interessati  uno strumento serio di tutela dell’attività agricola.
Tra tanti commenti semplicistici (sia di chi esulta pensando di poter sparare a vista e senza limiti , sia di chi teme che la facoltà si traduca in una sorta di caccia aperta 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno), pare doveroso, dal momento che il provvedimento riguarda ” i titolari di licenza di caccia” chiarire quali siano i presupposti e i limiti delle autorizzazioni, rilevando peraltro che le autorizzazioni attualmente rilasciate e vigenti decadranno con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento.
1) Innanzitutto il richiedente deve essere titolare di licenza di caccia in corso di validità e con assicurazione valida per gli interventi di controllo extravenatori.
2) Nel caso di uso di arma a canna rigata, il richiedente deve aver ottenuto l’abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati.
3) L’autorizzazione sarà rilasciata solo ai proprietari e ai conduttori dei fondi che abbiano subito danni da cinghiale accertati nei sei mesi precedenti e il controllo potrà essere effettuato solo su tali fondi: quindi solo a seguito di un danno effettivo e non a fronte del semplice avvistamento di cinghiali. Si deve inoltre trattare di danni alle colture e “al sistema agrario (e quindi sarebbero da escludersi siti abbandonati e non oggetto di coltura).
4) Le attività di controllo potranno svolgersi da un’ora prima del sorgere del sole sino a un’ora dopo il tramonto, tutti i giorni della settimana, esclusivamente da “punti fissi preindividuati e sopraelevati” (quindi è opportuna la realizzazione di altane).
5) Comunque il controllo non potrà essere effettuato dai proprietari dei terreni ricadenti in Oasi di protezione, parchi, zone di ripopolamento e cattura e nei siti di rete Natura 2000 (salvo accordi diversi con l’ente gestore del sito).
6) Ogni singola uscita dovrà essere comunicata alla Polizia Provinciale, a cui dovrà essere comunicato ogni singolo abbattimento precisando sesso, peso intero, classe di età con apposite schede di rilievo biometrico;
7) Subito dopo l’abbattimento dovrà essere apposta fascetta inamovibile al tendine d’Achille.
8) La carcassa dell’animale sarà assegnata al titolare della autorizzazione, con l ‘obbligo di eseguire i campionamenti biologici da trasmettere all’IZSLER con apposita scheda.
9) in periodo di caccia, gli autorizzati non potranno esercitare la caccia nei giorni in cui si dedicano al controllo.
La violazione delle diverse disposizioni comporta la revoca della autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni vigenti.
Bisognerà essere scrupolosi e non sottovalutare le conseguenze di una eventuale leggerezza: effettuare interventi di controllo fuori dagli orari consentiti, oppure fuori dai fondi in cui è autorizzato il controllo, o senza rispettare la postazione segnalata, o senza aver comunicato l’uscita, o senza comunicare l’abbattimento comporterebbe responsabilità penali (dal porto abusivo d’arma da fuoco all’esercizio della caccia fuori dai periodi consentiti) e civili (eventuale risarcimento dell’animale illegittimamente abbattuto).
Si ritiene pertanto che con la delibera suddetta Regione Lombardia sia stata particolarmente attenta nel fornire uno strumento utile a chi veramente necessita di tutelare la propria attività agricola dalle incursioni e dai danni del cinghiale: la corretta applicazione del provvedimento eviterà invece le storture di quanti pensano di poter sparare tutto l’anno prendendo in affitto terreni incolti e boschi abbandonati.
Il provvedimento pone inoltre le condizioni per cui il controllo sia effettuato in assoluta sicurezza, con la massima riduzione del rischio di abuso dell’autorizzazione da parte dei titolari e con la dovuta attenzione anche alla necessità che i capi abbattuti siano sottoposti a controllo sanitario e avviati verso un trattamento corretto delle carni ai fini del consumo, così che il cinghiale per gli agricoltori possa rappresentare anche una risorsa.
Ci auguriamo che il nuovo provvedimento possa contribuire a migliorare la gestione del cinghiale in Lombardia e la tutela del Lavoro degli Agricoltori.
Il Presidente FIDC Provinciale di Bergamo
Avv. Lorenzo Bertacchi
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