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Usi e consuetudini in materia venatoria nella bergamasca: piccoli consigli per la caccia

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Tratte dalla raccolta Ufficiale degli Usi e Consuetudini predisposta ed aggiornata dalla Camera di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato di Bergamo.

Ultima edizione del 2002
ESERCIZIO DELLA CACCIA

“La legge sulla caccia regola i vari modi di prelievo, ne fissa le norme per l’esercizio, stabilisce sanzioni per chi tali norme non os- serva, ma non sempre disciplina il modo di comportarsi di chi pratica la caccia.
Il comportamento del cacciatore è quindi in gran parte affidato a norme di correttezza e di educazione che, attraverso il tempo, hanno costituito principi ormai entrati nell’uso e generalmente rispettati e che già formarono materia di un “galateo venatorio bergamasco” pubblicato molti anni or sono e del quale è andata perduta ogni traccia”.

1111. Diritto di ricerca del selvatico levato.
Il cacciatore che col proprio cane abbia levato un selvatico, pur sbagliandolo, ha il diritto di andarlo a ricercare nella zona della ri- messa e nelle immediate vicinanze, senza essere disturbato da altri cacciatori.

1112. Selvatico fatto frullare dal cacciatore.
Il selvatico fatto frullare da un cacciatore, senza l’ausilio del cane, e da questi sbagliato, qualora venga abbattuto da un altro cacciatore spetta a quest’ultimo.

1113. Cane in ferma.
Quando un cane è in ferma nessuno lo deve accostare, se non in- vitato dal conduttore, né tanto meno deve sparare al selvatico eventualmente sbagliato.
Nel caso in cui un cacciatore si trovi sul luogo dell’azione di caccia e spari al selvatico successivamente al conduttore del cane, abbattendolo, questo spetta al primo, previo il rimborso delle cartucce.

1114. Selvatico da poco rimesso.
E’ scorrettezza grave dirigersi verso un selvatico appena rimesso quando questo fosse stato levato da un cacciatore, il quale si stia dirigendo verso la preda sfuggitagli.

1115. Selvatico migratore posatosi.
Quando un selvatico migratore si posa, il diritto di andarlo a scovare è del cacciatore che si trova più vicino al punto ove questo si è posato; se costui lo sbaglia e altro cacciatore lo abbatte, il selvatico spetta a quest’ultimo.

1116. Area delimitata occupata.
Non è corretto entrare in attitudine di caccia in un’area delimitata quando già vi si trovi un altro cacciatore, senza essere da questi in- vitato a cacciare liberamente.

1117. Ricerca di selvatico abbattuto.
Nel caso di abbattimento di un selvatico, nessuno deve intraprenderne la ricerca se non invitato dal cacciatore che lo ha abbattuto e, nel caso di ritrovamento da parte di altri cacciatori o cani, spetta a colui che l’ha abbattuto.

1118. Selvatico ferito da un cacciatore e abbattuto da un altro.
Se un selvatico viene ferito in modo evidente da un cacciatore e abbattuto da un altro, la preda spetta a colui che per primo l’ha col- pita, il quale dovrà rimborsare le cartucce all’altro.

1119. Selvatici levati da un cacciatore e abbattuti da un altro.
Se un cacciatore col cane leva due selvatici contemporaneamente ed entrambi vengano dallo stesso sbagliati, ma abbattuti da un altro cacciatore che si trovi occasionalmente nelle vicinanze, le prede sa- ranno divise fra i due, salvo il rimborso delle cartucce.

1120. Lepre cacciata da segugi.
I cacciatori estranei alla battuta non devono sparare alla lepre cacciata da segugi; qualora ciò si verifichi e la lepre venisse abbattuta, essa spetterà ai conduttori dei cani che saranno tenuti al rimborso delle cartucce.

1121. Lepre scovata con cane da ferma.
La lepre scovata con cane da ferma, sbagliata dal conduttore e abbandonata dal cane, è libera preda.
Nel caso la lepre venisse abbattuta da altro cacciatore mentre è ancora inseguita dal cane, la stessa spetta al conduttore, previo rimborso delle cartucce; in tal caso è però atto di cortesia che questi la divida con l’altro cacciatore.

1122. Lepre scovata senza l’uso di cani.
Una lepre scovata senza l’uso del cane spetta a chi l’abbatte, salvo che la stessa fosse già ferita gravemente da altro cacciatore, nel qual caso essa viene suddivisa fra i due.

1123. Caccia di volatili migratori senza l’uso del cane.
Un proverbio vernacolare dice “l’osel al ga la cua, chi ‘lla ciapa l’è sua”. Questo detto vale quando si caccino selvatici migratori senza l’ausilio del cane.

1124. Valletta di montagna occupata.
Qualora si eserciti la caccia alla tipica fauna alpina in montagna, è buona regola non entrare mai in una valletta ove vi sia già la presenza di altri cacciatori.

1125. Caccia alla beccaccia.
Nella caccia alla beccaccia con l’uso del cane, il cacciatore che abbia sparato a una di esse sbagliandola, ha il diritto di andarla a ricercare senza essere disturbato da altri cacciatori.

1126. Caccia vagante alla migratoria.
La caccia vagante alla selvaggina migratoria deve esercitarsi con alcuni riguardi nei confronti degli altri; in modo particolare deve es- sere rispettato quel cacciatore che stia inseguendo o ricercando una possibile preda, di qualsiasi specie essa sia e in ogni tipo di habitat a questa vocazionale.

1127. Caccia con richiami.
Quando un cacciatore svolga l’esercizio venatorio con richiami, stampi, zimbelli e relativo giuoco, è buona norma che altri cacciatori impiantino il loro giuoco a una distanza non inferiore a 200 metri, in modo che a ciascuno competa uno spazio libero di almeno 100 metri.

1128. Uso della buca sulle larghe e sui greti di corsi d’acqua.
Sulle larghe e sui greti dei corsi d’acqua l’uso della buca improvvisata e senza preparazione di sito, deve intendersi limitato a un solo giorno.

1129. Appostamenti fissi.
Al titolare di un “capanno” o appostamento fisso non tabellato che risponda ai requisiti di legge, qualora in attività, compete una zona di rispetto pari a 100 metri.

1130. Uccellanda.
Agli impianti di cattura di fauna migratoria (uccellande), destinata a scopi scientifici e richiamo, compete, di consuetudine, una fascia di rispetto di almeno 300 metri.
Nelle vicinanze di un’uccellanda in esercizio sono da evitare ru- mori e disturbi di qualsiasi sorta ed è buona norma non lasciare liberi i cani, né lasciare vagare incustoditi altri animali.

1131. Misurazione delle distanze.
Tutte le distanze indicate nei capitoli precedenti sono da intendersi misurate sul piano orizzontale e in linea retta.
Per i capanni e le uccellande tale misurazione è riferita al casello principale.

1132. Atti di emulazione.
E’ grave mancanza compiere atti contrari all’etica venatoria finalizzati al disturbo di azioni di caccia quali:
• sparare a selvatici fuori tiro allo scopo di farli allontanare dalla posta di altri cacciatori;
• affiancare o precedere i battitori od occupare poste nel corso di battute di caccia al cinghiale;
• addentrarsi con cani, anche per l’esercizio di altre forme di caccia, in zone individuate da tabellature destinate alla caccia del cinghiale, nei giorni riservati a tale forma di prelievo,
• aggirarsi o appostarsi, anche per l’esercizio di altre forme di caccia, in prossimità di palchi o altane destinati alla caccia agli ungulati quando, nei giorni riservati a tale forma di prelievo, questi fossero occupati.

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