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Calendario venatorio regione Lombardia

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004, 17
“Calendario venatorio regionale”.
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-08-02;17
Art. 1.
Stagione venatoria, giornate e orari di caccia.
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio
venatorio è consentito, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza,
tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l’esercizio venatorio è praticabile a partire da un’ora prima
dell’alba fino al tramonto.
3. Le province possono posticipare l’apertura della caccia in forma vagante sino al 1º ottobre per una maggior tutela
delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale.
4. Le province, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1º
settembre l’apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia,
cornacchia nera, tortora ( Streptopelia turtur ) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura.
5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all’uso del cane nel periodo compreso tra il 1º
gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresì prevedere limitazioni all’uso del cane da seguita nel periodo
compreso fra l‘8 dicembre ed il 31 gennaio.
6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l’INFS, possono
regolamentare l’esercizio venatorio da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1º
ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali.
7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia,
sentito l’INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di
conservazione o per altre calamità.(1)
Art. 2.
Carniere giornaliero, allenamento dei cani, tesserino venatorio.
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta
capi di selvaggina migratoria. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:
a) lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: dieci capi complessivi per tutte le specie;
c) beccaccia: due capi;
d) tortora (Streptopelia turtur) : dieci capi.
2. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende
faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si
applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agri-turistico-venatorie.
3. Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell’ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si
applicano i limiti di cui al comma 1.
4. L’allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti
l’apertura generale della stagione venatoria, sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.
L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’articolo 37, comma 8, della
legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attività venatoria), anche se prive di tabellazione.
5. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il
territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale.
6. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il
giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o
azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la
selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle
giornate di caccia e comunque sul posto di caccia.
7. Il cacciatore non può usufruire di più di cinquantacinque giornate di caccia durante l’intera stagione venatoria
sull’intero territorio nazionale.
8. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato alla
provincia che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 3.
Specie cacciabili e periodi di caccia.
1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e
tortora (Streptopelia turtur) .
2. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente,
cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale,
ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe.
3. Dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune
termina il 30 novembre.
4. Dal 1º ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti
specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta
eccezione per le cacce di selezione agli ungulati.
5. Dal 1º ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo
dal 1º novembre al 31 gennaio.
6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l’INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei
periodi di seguito indicati:
a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale. (2)
6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi
delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo
il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà locali. (3)
7. Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla
provincia.
8. Le province, nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare
la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
Art. 4.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 2 della l.r. 16 settembre 2009, n. 21.
2. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2007, n. 4.
3. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 febbraio 2007, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e’ dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

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