Revocati i divieti imposti a causa dell’influenza aviaria nel mese di marzo: ecco tutti i Comuni interessati

La precedente ordinanza 5/SA/2017 del 3 marzo 2018 aveva istituito le zone di protezione (del raggio di
3 km dal focolaio) e di sorveglianza (del raggio di 10 km dalla sede del focolaio) per il virtus dell’influenza aviaria tipo A sottotipo H5.
La zona di protezione istituita comprendeva il territorio dei Comuni di Martinengo, Romano di Lombardia a nord della ferrovia, Morengo a est della SS591, Cologno al Serio a est della SS591, Ghisalba a sud di Via Mornico.
La zona di sorveglianza comprendeva il territorio dei Comuni di Urgnano, Ghisalba a nord di Via Mornico , Mornico al Serio, Palosco, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, Calcio, Fara Olivana con Sola, Isso, Barbata, Antegnate, Bariano, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Caravaggio a nord della SP185 (strada Rivoltana), Brignano Gera d’Adda, Castelrozzone, Pagazzano, Lurano, Arcene a est della SS42, Pognano, Spirano, Verdello a est della SS42, Comunuovo, Zanica, Grassobio a sud della tangenziale sud, Seriate a sud dell’autoutostrada A4, Bolgare a sud dell’autostrada A4, Bagnatica a sud dell’autostrada A4, Telgate, Costa di Mezzate a sud dell’autostrada A4, Calcinate, Cavernago, Romano di Lombardia a sud della ferrovia, Morengo a ovest della SS591, Cologno al Serio a ovest della SS591.
Considerato che è comunque trascorso il termine temporale minimo di 21 giorni (zona di protezione) e di
30 giorni (zona di sorveglianza) dalla data di ultimazione delle operazioni di pulizia e disinfezione preliminari
nell’allevamento sede di focolaio di influenza aviaria HPAI, che sono stati espletati tutti i controlli previsti e la
probabilità che compaiano nuovi focolai di influenza aviare HPAI nei territori già sottoposti a restrizioni non è
superiore a quella del restante territorio provinciale, vengono così revocati i divieti, i vincoli e le limitazioni disposte tra cui l’immissione e l’introduzione nel territorio di selvaggina cacciabile